02 /8/ 2021
Nella Regione del Veneto, il Garante dei diritti della persona è istituito con l’art. 63 dello Statuto (legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1), che ne ha definito le funzioni, fissato la sede presso il Consiglio regionale e assicurato l’autonomia: “Art. 63 - Garante regionale dei diritti della persona 1. È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, al fine di:
2. La legge disciplina i criteri e i requisiti di nomina del Garante regionale, le condizioni per l’esercizio delle funzioni, assicurandone l’autonomia e le funzionalità.
3. L’Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale”. Sulla base delle previsioni dello Statuto, la successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 “Garante regionale dei diritti della persona” ha fissato i criteri e i requisiti per la nomina, specificato le funzioni, i poteri e i criteri di azione.
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Garante regionale dei diritti della persona Consiglio regionale del Veneto via Brenta Vecchia, 8 - 30171 Mestre (VE) - tel. 041 270.1386 E-mail: garantedirittipersonadifesacivica@consiglioveneto.it - P.e.c.: garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it Note Legali & Privacy | Credits | Copyrights: Diritti riservati