02 /8/ 2021
Secondo l’ordinamento regionale, il Garante regionale dei diritti della persona dispone della facoltà di potersi avvalere dell’Avvocatura regionale, con funzione:
di patrocinio, in caso di contenzioso avente ad oggetto la sua figura di rilevanza statutaria e le proprie funzioni istituzionali;di consulenza.
In ragione di quest’ultima possibilità, il 21 giugno 2022, al fine di garantire un supporto per lo svolgimento della propria attività, è stato stipulato il “Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e il Garante regionale per i diritti della persona per l’attivazione della collaborazione dell’Avvocatura regionale finalizzata al supporto consulenziale legale. LL.RR. 16 agosto 2001, n. 24 e 24 dicembre 2013, n. 37 di cui alla D.G.R.V. n. 38 del 25 gennaio 2022”.
Con tale Protocollo è stata assicurata al Garante un’attività consulenziale continuativa, volta, in particolar modo, alla risoluzione delle tematiche che, sebbene di gran interesse pubblico anche a livello regionale, non trovano, al momento, in dottrina e giurisprudenza un accordo pacifico e condiviso.