ATTIVITÀ

Commissioni Miste Conciliative Funzioni e Competenze
  RISORSE

Modulistica Avvisi e Designazioni per C.M.C Normativa sul Diritto d'Accesso
La Rete della Difesa Civica
Link
  ATTIVITÀ

Funzioni e compentenze Tutori volontari Ascolto istituzionale
  RISORSE

Modulistica La rete dei Garanti Normativa Link Materiale formativo
  ATTIVITÀ

Funzioni e compentenze Coordinamento Veneto Garanti Detenuti
  RISORSE

Dati e statistiche
Materiale formativo
La rete dei Garanti Normativa Link

29 /11/ 2017

Le Funzioni del Garante regionale dei diritti della persona

 


Ai sensi della legge regionale n. 37/2013, il Garante regionale dei diritti della persona svolge attività di promozione, facilitazione, mediazione, di sinergia con le istituzioni pubbliche e gli erogatori di servizi all’interno delle 3 “macrofunzioni” riconosciutegli, ossia:


- di difesa civica, artt. 11 e 12: attività a tutela dei diritti delle persone fisiche e giuridiche nei confronti di disfunzioni o abusi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici che hanno sede nel territorio della Regione;


- di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età, art. 13: attività volta a favorire la prevenzione del disagio minorile e per il miglior trattamento delle situazioni che richiedono interventi di ordine assistenziale, giudiziario, educativo e sociosanitario;


 - a garanzia dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, art. 14: attività a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari, nelle strutture gestite dai Centri per la giustizia minorile, nei Centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a TSO, nonché delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale, assumendo iniziative volte ad assicurare che siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo.


Non disponendo di poteri autoritativi e sanzionatori, compie un’attività di c.d. “moral suasion”.


Per le funzioni assegnate il Garante regionale è pertanto un soggetto pubblico, del tutto sui generis, chiamato a ricoprire un rilevante ruolo di ‘garanzia’, connotato, però, da mera auctoritas e non dall’esercizio di potestas.


L’intervento del Garante regionale dei diritti della persona è gratuito.


Per richiedere l’intervento del Garante non è necessario l’ausilio di un avvocato. 


Per meglio approfondire le funzioni attribuite al Garante regionale dei diritti della persona si rimanda alla sezione Relazioni annuali.